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LEGGE 9 dicembre 1975, n. 744

Modifiche agli articoli 179, 180, 181, 184 e 185 del codice della navigazione concernenti la vidimazione dei libri di bordo.

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Testo in vigore dal:  23-1-1976

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Articolo

unico Gli articoli 179, 180, 181, 184 e 185 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1

"Art. 179 - Nota di informazioni all'autorità marittima. - All'arrivo della nave in un porto il comandante della nave deve far pervenire al comandante del porto o all'autorità consolare una comunicazione, dalla quale risulti il nome o il numero, il tipo, la nazionalità, il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore ed il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantità e la qualità del carico, nonché l'indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalità dei componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello di destinazione, nonché la posizione della nave nel porto. Detta comunicazione dovrà essere integrata prima della partenza da una dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale, da consegnarsi alla predetta autorità marittima o consolare.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare dovrà provvedere a fare per via radio al consolato la comunicazione di cui al precedente comma limitatamente agli elementi disponibili in tempo utile. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilità di procedere alla comunicazione di cui sopra per via radio del fatto dovrà darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorità consolare nel successivo porto di approdo".
"Art. 180 - Ispezioni. - Il comandante del porto o l'autorità consolare possono ad ogni tempo verificare il contenuto della comunicazione presentata o fatta per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo. In tal caso delle osservazioni effettuate nel corso dell'ispezione dalla predetta autorità - cui è demandato anche il compito di vigilare sull'esecuzione dei lavori ordinati dalle competenti autorità in seguito a visite di controllo - dovrà farsi pronta annotazione sui libri di bordo".
"Art. 181 - Rilascio delle spedizioni. - Il comandante del porto o l'autorità consolare debbono sempre intervenire in caso di avaria al carico ed alla nave, di infortunio a passeggeri o membri dell'equipaggio, o di altri eventi straordinari, per controllare l'adempimento da parte dell'armatore e del comandante della nave degli obblighi loro imposti dalle norme di polizia e da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché da disposizioni sanitarie, fiscali e doganali, avendo facoltà di rifiutare in caso di inadempimento il rilascio della spedizione.
La riscossione degli importi corrispondenti ai diritti consolari - dovuti solo nei casi di intervento previsti al comma precedente - dovrà essere effettuata presso la capitaneria di porto di immatricolazione della nave su richiesta dell'ufficio consolare interessato".
"Art. 184 - Dell'arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna. - Il comandante della nave, all'arrivo in località ove sia una autorità portuale o consolare, deve denunciare all'autorità stessa la provenienza e la destinazione della nave, la qualità e la quantità del carico, il numero delle persone dell'equipaggio e la durata della sosta.
L'autorità portuale o consolare può in ogni tempo verificare il contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.
Le suddette autorità sono tenute a formulare pronta annotazione delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo la partenza dall'ultima località in cui abbia sede una autorità portuale o consolare si siano verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il comandante deve farne denuncia alla autorità portuale o consolare; l'autorità predetta provvede a norma dell'articolo 132, secondo comma.
Il comandante della nave è tenuto a fornire all'autorità preposta alla navigazione interna o all'autorità consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare componenti dell'equipaggio e passeggeri per accertamenti di cui all'articolo 183.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di persone in conto terzi".
"Art. 185 - Navi straniere. - Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1975

LEONE MORO - REALE - GIOIA - VISENTINI - FORLANI - MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: REALE