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LEGGE 23 dicembre 1975, n. 698

Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/08/1977)
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Testo in vigore dal:  15-1-1976

Art. 10


Il contributo statale di cui all'articolo 7, primo comma, n. 1, del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è soppresso.
Fino alla riforma dell'ordinamento finanziario delle regioni e degli enti locali, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà costituito annualmente un fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, adeguato alle occorrenze delle funzioni trasferite a norma della presente legge e comunque di importo non inferiore a quello riferito all'anno 1976.
Il fondo anzidetto, per l'anno 1976, è stabilito nella somma di L. 70.163.000.000.
Il fondo di cui ai precedenti commi è ripartito tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché tra le province di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro per il tesoro, in proporzione alla spesa mediamente sostenuta dall'ONMI nel triennio 1973-75 in ciascuna delle regioni.
Le regioni, con legge di bilancio, assegnano alle province ed ai comuni le somme necessarie all'esercizio. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, valutato in lire 71.500.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 2584 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.