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LEGGE 22 dicembre 1975, n. 685

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  11-7-1990
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Art. 15

Obbligo di autorizzazione


Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui al precedente articolo 12 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.
Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.
L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro per la sanità in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V della presente legge.
Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII della presente legge.
Il Ministro per la sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il comando generale della guardia di finanza nonché, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa.
((L'autorizzazione prevista nel primo comma è altresì necessaria per il compimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 69-bis. Si applicano le disposizioni contenute nei precedenti commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto))
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AGGIORNAMENTO (2a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.