stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 marzo 1975, n. 56

Norme sulle tariffe per le prestazioni professionali dei chimici.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  12-4-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei chimici sono stabiliti mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta del Consiglio nazionale dei chimici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1975

LEONE MORO - REALE - DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: REALE