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LEGGE 19 maggio 1975, n. 223

Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti ex mansionisti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/1976)
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Testo in vigore dal:  29-5-1976
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Gli impiegati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, operatori di esercizio, precedentemente collocati nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici di esercizio e tecnici della carriera esecutiva in base all'articolo 1 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, a decorrere dal 1° gennaio 1974 sono promossi, in soprannumero ad esaurimento, alla qualifica di operatore superiore, parametro 218.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 20 aprile 1976, n. 219 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le dizioni contenute nell'articolo 1 della legge 19 maggio 1975, n. 223: "Gli impiegati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni" e "alla qualifica di operatore superiore, parametro 218" devono intendersi, rispettivamente, come "Gli impiegati delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni" e "alla qualifica di operatore principale o equiparata, parametro 218"".