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LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2004)
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Testo in vigore dal:  10-6-1975

Art. 3


Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, i relativi provvedimenti e misure, ed in particolare i piani di sviluppo aziendale di cui al titolo III, dovranno armonizzarsi con i programmi regionali d'intervento e piani zonali e, in mancanza, con le direttive all'uopo formulate dalle regioni.
Le regioni dovranno armonizzare i programmi regionali di intervento e le loro direttive al programma economico nazionale.
I programmi regionali di intervento o, in mancanza, le direttive regionali, dovranno comprendere tutti gli elementi atti ad illustrare il nesso esistente sul piano regionale tra gli interventi previsti e la situazione economica nonché le caratteristiche delle strutture agrarie.