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LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2004)
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Testo in vigore dal:  19-6-1976
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Art. 25


Le provvidenze di cui agli articoli precedenti della presente legge possono essere concesse anche agli imprenditori a titolo principale, le cui aziende palesino strutture tali da porre in pericolo la conservazione del reddito al livello comparabile, da accertarsi dall'autorità cui è rimessa l'approvazione del piano di sviluppo.
In tali ipotesi, il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 18 è limitato all'80 per cento dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile
((e comunque ad un importo massimo di 33.648 unità di conto))
per ogni unità lavorativa uomo impiegata nella azienda compreso l'imprenditore agricolo.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 10 MAGGIO 1976, N.352))
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