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LEGGE 23 dicembre 1975, n. 745

Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1993)
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vigente al 23/04/2024
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Testo in vigore dal:  18-8-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Competenze regionali


Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503, e della legge 11 marzo 1974, n. 101, sugli istituti zooprofilattici sperimentali elencati nella tabella annessa alla presente legge sono trasferite alle regioni che emanano norme legislative e regolamentari per la loro strutturazione e la loro gestione. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.30 GIUGNO 1993, N. 270))

Con la stessa legge le regioni stabiliscono pure le modalità per la gestione comune degli istituti interregionali.