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LEGGE 23 dicembre 1975, n. 721

Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto.

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Testo in vigore dal:  20-1-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I contributi costanti per 35 anni, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, vengono concessi, a partire dall'esercizio finanziario 1975, nella misura del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646, la misura del contributo è elevata all'8 per cento.