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LEGGE 22 dicembre 1975, n. 725

Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, recante disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza.

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Testo in vigore dal:  22-1-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 371, è sostituito dal seguente:
"L'ammissione al corso dell'Accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare:
1) i giovani, anche se già alle armi, muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23°;
2) i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma o in rafferma della guardia di finanza, muniti di uno dei titoli di studio di cui al precedente n. 1, che non abbiano superato il 33° anno di età".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1975

LEONE MORO - VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: REALE