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LEGGE 2 dicembre 1975, n. 603

Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1987)
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Testo in vigore dal:  28-10-1987
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito come segue:



colonnello.................................................... n. 1
((tenente colonnello............................................ n.12 maggiore...................................................... n.15))

capitano...................................................... n.16 tenente e sottotenente........................................ n.22 Totale........................................................ n.56
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1987, n. 436, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 603, relativamente ai gradi di tenente colonnello e maggiore, è modificato, con decorrenza 1 marzo 1987".