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LEGGE 2 dicembre 1975, n. 576

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1986)
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Testo in vigore dal:  5-12-1975

Art. 28


Il primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:
"Gli interessi passivi, salvo quanto previsto nei successivi commi, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli che fruiscono di esenzioni ed esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; tuttavia gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concorrono a formare l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo. Ai fini del rapporto i proventi immobiliari di cui al secondo comma dell'articolo 52 si computano nella misura ivi stabilita; i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; le rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 si computano nei limiti degli incrementi formati nel periodo d'imposta".
In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, la parte delle perdite dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge che deriva dalla deduzione di interessi passivi effettuata con criteri diversi da quelli stabiliti dal presente articolo, non può essere portata in diminuzione del reddito complessivo imponibile degli esercizi successivi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge