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LEGGE 2 dicembre 1975, n. 576

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1986)
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Testo in vigore dal:  21-4-1976
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Art. 22


Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1, 3 e 5 del medesimo articolo 2425 e le azioni, acquistati entro il 31 dicembre 1973.
La rivalutazione può essere eseguita, a scelta del soggetto, secondo una delle seguenti modalità:
a) per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto e il prezzo medesimo moltiplicato con il coefficiente 1,2 elevato ad 1,3 per i beni acquistati nell'esercizio chiuso nell'anno 1972 e ad 1,4 per quelli acquistati in precedenti esercizi. In caso di rivalutazione di beni soggetti ad ammortamento devono essere contemporaneamente rivalutati con lo stesso coefficiente gli ammortamenti risultanti dal bilancio.
Per i beni già rivalutati per conguaglio monetario a norma di precedenti leggi speciali si assume come prezzo di costo o di acquisto quello iscritto in bilancio per effetto della rivalutazione stessa;
b) per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari al cinquanta per cento del capitale proprio della società o dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1971
((o, se inferiore, del capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione))
. Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o rendiconto, del capitale versato, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, e delle riserve, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività, diminuito delle perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo.
La rivalutazione non può in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nella impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione dei beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.
La rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai due esercizi successivi; se effettuata con le modalità di cui alla lettera b) del secondo comma deve essere eseguita in una sola volta. Per le azioni non quotate in borsa e per le quote la rivalutazione può essere eseguita nell'inventario e nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui la società emittente ha proceduto alla rivalutazione dei propri beni.
Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo o di acquisto dei beni rivalutati.