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LEGGE 26 novembre 1975, n. 633

Finanziamenti per il completamento di infrastrutture agricole e di opere pubbliche di bonifica di interesse nazionale.

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Testo in vigore dal:  31-12-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per fronteggiare i maggiori oneri necessari per la chiusura delle gestioni delle opere ed attività di bonifica autorizzate, con stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero in ragione di lire 45 miliardi per l'anno 1975 e di lire 15 miliardi per l'anno 1976.