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LEGGE 11 novembre 1975, n. 584

Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
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Testo in vigore dal:  2-6-1976

Art. 5


Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:
a) che si contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo comma;
b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.
Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'articolo 3, terzo comma, è sospesa dall'autorità locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma. La sospensione può essere revocata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.
Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella lettera b) del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi, il sindaco può revocare, sentito l'ufficiale sanitario, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'articolo 3, terzo comma.