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LEGGE 11 novembre 1975, n. 584

Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
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Testo in vigore dal:  2-6-1976

Art. 11


Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute, su richiesta della Amministrazione della sanità procede l'intendenza di finanza, mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.