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LEGGE 20 ottobre 1975, n. 537

Aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (IsMEO).

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Testo in vigore dal:  28-11-1975

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (IsMEO), previsto dalla legge 27 ottobre 1969, n. 779, nella misura di lire 250.000.000, è elevato a L. 300.000.000 con decorrenza dall'anno finanziario 1974.