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LEGGE 5 agosto 1975, n. 412

Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento.

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Testo in vigore dal:  12-9-1975

Art. 3

Procedure per la programmazione


Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali.
La indicazione viene effettuata per il 50 per cento dello stanziamento in relazione alla popolazione residente in età scolastica fino ai 19 anni calcolata in base all'ultimo censimento generale della popolazione e per il 50 per cento in base agli incrementi di scolarità ed alle carenze pregresse tenendo conto in particolare delle necessità delle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e all'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni.
Entro lo stesso termine il Ministro per la pubblica istruzione, in base ai principi di cui all'articolo 1, fissa i criteri per la formazione del programma di cui al comma successivo e gli indirizzi rivolti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.
La regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, sulla base delle richieste degli enti obbligati e delle indicazioni dei consigli scolastici distrettuali e provinciali, accerta il fabbisogno complessivo e, definita d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione la entità degli interventi per i diversi gradi e tipi di scuole, approva il programma triennale delle opere di cui al precedente articolo 2 e lo comunica al Ministero della pubblica istruzione ed al Ministero dei lavori pubblici.
Entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, provvede alla attribuzione dei relativi fondi, articolati per anni finanziari.
Una quota dei finanziamenti, non inferiore al 15 per cento, dovrà essere accantonata dalle regioni per far fronte alle eventuali variazioni di programmi nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisione dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree.
Nel caso in cui la regione o gli enti locali obbligati intendano effettuare interventi integrativi con propri finanziamenti, devono darne comunicazione al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero dei lavori pubblici, precisando per ogni intervento la localizzazione, la destinazione e la dimensione.
Per il successivo programma triennale il termine di cui al primo comma del presente articolo decorre dal 1° gennaio dell'ultimo anno del precedente triennio.