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LEGGE 5 agosto 1975, n. 412

Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento.

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Testo in vigore dal:  12-9-1975

Art. 2

Programmi di edilizia scolastica


Per il periodo 1975-1980 gli interventi per la costruzione e l'ampliamento, oltre l'acquisto e il riattamento compatibilmente con la recettività del quartiere, di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli istituti secondari di istruzione artistica nonché per il completamento dei programmi precedenti di edilizia scolastica, la cui validità sia riconosciuta ancora attuale, sono attuati mediante due programmi triennali riferiti rispettivamente agli anni 1975-1976-1977 e 1978-1979-1980.
Tra gli oneri per la realizzazione dei programmi sono comprese le spese relative all'acquisizione delle aree, nonché, entro un limite non superiore al 5 per cento del costo totale dell'opera elevabile al 10 per cento per le zone di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, quelle delle necessarie, relative opere di urbanizzazione. Sono altresì comprese le spese per la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo delle opere.
Nei programmi sono anche compresi gli interventi volti alla realizzazione di ogni infrastruttura necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la migliore attuazione del diritto allo studio, ivi comprese le attrezzature per le palestre e gli arredamenti sia didattici che amministrativi.