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LEGGE 31 luglio 1975, n. 364

Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1976)
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Testo in vigore dal:  27-8-1975
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Art. 3



A decorrere dall'anno 1976, l'indennità integrativa speciale mensile è corrisposta, al personale in attività ed in quiescenza, anche in aggiunta alla tredicesima mensilità per un importo lordo pari alla differenza tra la misura spettante nel mese di dicembre dell'anno considerato e quella fissata al 1 gennaio 1975 in L. 48.400 per il personale in attività di servizio ed in L.
((38.720))
per quello in quiescenza.
Per l'anno 1975, l'importo dell'indennità integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla tredicesima mensilità è di L. 4.650 per il personale in attività e di L.
((3.720))
per quello in quiescenza.
Il beneficio derivante dall'applicazione dei precedenti commi è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non competa in misura intera.