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LEGGE 22 luglio 1975, n. 321

Snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

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Testo in vigore dal:  15-8-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'articolo 31 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente:
"Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a 1 miliardo di lire nonché le perizie di varianti e suppletive d'importo superiore a 500 milioni di lire vengono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una sua speciale delegazione.
I progetti esecutivi d'importo non superiore a 1 miliardo di lire nonché le perizie di varianti e suppletive d'importo non superiore a 500 milioni di lire sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno senza il predetto parere, che può essere richiesto anche per i progetti inferiori a detti importi, quando la Cassa stessa lo ritenga opportuno in relazione alla natura e complessità dei progetti medesimi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1975

LEONE MORO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE