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LEGGE 12 luglio 1975, n. 322

Modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

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Testo in vigore dal:  1-8-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 1 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. È fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato".