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LEGGE 12 luglio 1975, n. 311

Specificazione delle attribuzioni delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/1984)
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Testo in vigore dal:  27-5-1984
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Attribuzioni del personale della carriera direttiva


Il personale direttivo delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non superiore a direttore aggiunto di cancelleria o equiparata esercita le attribuzioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
In conformità dei codici e delle altre leggi vigenti, il personale predetto forma e riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il proprio ufficio, ne controlla la regolarità formale e li conserva in deposito; attende alla vidimazione dei registri e sovraintende alla loro tenuta; provvede all'autenticazione ed alla pubblicità degli atti; cura l'attività di informazione processuale; vigila sull'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le proprie funzioni ed accerta le relative contravvenzioni.
((Per esigenze di servizio il personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che ha compiuto favorevolmente il periodo di prova, può essere destinato alla direzione delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari con un solo funzionario in pianta organica.
I vincitori di concorso per cancelliere, per il periodo di prova, possono essere assegnati agli uffici giudiziari anche in soprannumero))
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Sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di mancanza o di assenza del personale di concetto il personale direttivo di cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a quando non possa provvedersi diversamente.