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LEGGE 26 maggio 1975, n. 165

Assegnazione straordinaria di lire 100 miliardi ad integrazione dei fondi per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili stanziati ai sensi dell'art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Modifiche ed integrazioni della predetta legge 30 marzo 1971, n. 118, della legge 26 maggio 1970, n. 381 e della legge 27 maggio 1970, n. 382.

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Testo in vigore dal:  22-6-1975

Art. 3


Il primo e il secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, già modificata dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 908, sono sostituiti dal seguente:
"La commissione sanitaria provinciale è composta:
dal medico provinciale che la presiede;
da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro preferibilmente tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro, ovvero tra gli specialisti in igiene generale e speciale;
da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458".