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LEGGE 22 maggio 1975, n. 152

Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
Testo in vigore dal:  7-3-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 19



ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
((12))
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AGGIORNAMENTO (12)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 24 (in G.U. 1ª s.s. 6/3/2019, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956".