stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2004)
nascondi
Testo in vigore dal:  10-6-1975

Art. 60


Per l'assunzione e la utilizzazione, ai sensi degli articoli 48 e 49 di consulenti socio-economici in possesso del titolo previsto dall'articolo 53, è attribuito, per ciascun consulente, un contributo una tantum di lire 4.680.000.
Il contributo di cui al precedente comma sarà corrisposto dopo sei mesi di effettivo servizio purché risulti instaurato un rapporto di lavoro.