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LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2004)
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Testo in vigore dal:  10-6-1975

Art. 53


A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione viene rilasciato dalle facoltà universitarie un attestato sulla base del giudizio del corpo insegnante e dell'esito di esami scritti ed orali.
L'attestato di cui sopra costituisce requisito preliminare per l'assunzione di consulenti socio-economici da parte delle regioni ai sensi dell'articolo 48 e da parte delle associazioni, istituti ed enti ai sensi dell'articolo 49.
A coloro che frequentano con profitto il corso di perfezionamento viene rilasciato un attestato della formazione ricevuta sulla base di una relazione del corpo insegnante.