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LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2004)
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Testo in vigore dal:  17-1-1978
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Art. 29

((Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva n. 72/159/CEE, è concesso un contributo di 600 unità di conto, erogabile in quattro anni, per l'importo di 258 unità di conto nel primo anno, di 171 unità di conto nel secondo, di 105 unità di conto nel terzo e 66 unità di conto nel quarto))
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Le regioni provvedono alla concessione, liquidazione e pagamento del contributo previsto dal primo comma del presente articolo.