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LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2023)
Testo in vigore dal:  9-10-2010
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Art. 31

Vigilanza sulle attività di tiro a segno
((Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare))
, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria attività in seno alle sezioni del tiro a segno all'entrata in vigore della presente legge.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:
a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;
b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge.
La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'articolo 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita all'autorità provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.