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LEGGE 14 aprile 1975, n. 103

Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/2023)
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  1-1-2007
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

I corrispettivi dovuti alla società per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo articolo 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le modalità previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966 - 31 dicembre 1972, è forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre alla imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi de "l'Ora della Venezia Giulia", viene elevata a lire 250 milioni l'anno, oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e può essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1 gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è regolato con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto 7480, dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonché a quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del precedente articolo 16, con la convenzione di cui al successivo articolo 46. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni, con la società concessionaria le modalità delle prestazioni e l'entità dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare.
((14))
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 1248) che "Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006." .