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LEGGE 8 marzo 1975, n. 39

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato.

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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  10-3-1975

Art. 14


L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
"Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3".