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LEGGE 1 marzo 1975, n. 44

Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  28-3-1975 al: 24-6-1975
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Dopo l'espletamento dei concorsi per titoli previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai concorsi interni a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i posti ancora disponibili o che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1976 nelle qualifiche iniziali dei ruoli del personale impiegatizio di cui alle tabelle B e C, allegate al suindicato decreto n. 283 del 1971 e successive integrazioni, sono conferiti agli idonei dei concorsi banditi posteriormente al 1 gennaio 1961 e di quelli banditi alla data di entrata in vigore della presente legge secondo il seguente ordine:
1) idonei dei concorsi riservati per l'accesso ai ruoli, indetti ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.
La disposizione è applicabile anche agli idonei attualmente appartenenti a qualifica e carriera diversa da quella rivestita all'atto del concorso. Al personale nominato sono riconosciuti i benefici previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 662;
2) idonei dei concorsi previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;
3) idonei di altri concorsi.
Qualora tra gli idonei di ciascun gruppo vi siano, per la medesima qualifica, idonei di diversi concorsi, si compila una sola graduatoria in base alla votazione conseguita da ciascun aspirante ridotta in centesimi.
Nel caso di aspiranti con più di una idoneità si prende in considerazione quella con votazione più alta e si aggiunge un punto per ciascun'altra idoneità. A parità di votazione la preferenza è determinata a seconda dei criteri stabiliti dal quarto comma dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nel caso di concorsi banditi su base regionale o interregionale, a norma della legge 4 agosto 1965, n. 1027, le graduatorie di cui al precedente comma restano distinte secondo le modalità stabilite negli originari bandi di concorso ai fini della ripartizione dei posti conferibili, da effettuarsi sulla base del rapporto tra il numero complessivo dei posti messi a suo tempo a concorso ed il numero dei posti destinati ai singoli concorsi su base regionale o interregionale. Per gli idonei in più di un concorso si applicano le norme di cui al comma precedente.
Le nomine del suddetto personale avverranno a domanda da parte degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.