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LEGGE 15 febbraio 1975, n. 7

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche ed integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-2-1975 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, recante la proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche e integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 del decreto-legge è aggiunto il seguente comma:
"La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 1 novembre 1974".

Dopo l'articolo 2 del decreto-legge è aggiunto il seguente articolo 2-bis:
"Il comune di Ancona provvede all'attuazione dei programmi straordinari di costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione edilizia e di risanamento nel centro storico della città di Ancona già deliberati dalla GESCAL ai sensi degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dell'articolo 20 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, nonché alle eventuali varianti che si rendessero necessarie in sede esecutiva.
I fondi gia stanziati per tali interventi sono posti a disposizione ed accreditati al comune di Ancona.
Il Ministero dei lavori pubblici ed il Comitato per l'edilizia residenziale sono autorizzati a disporre gli stanziamenti integrativi che si rendano necessari per sopravvenuti maggiori oneri e per completare i programmi di cui al primo comma.
Rimangono ferme tutte le altre disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dall'articolo 20 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, intendendosi la GESCAL sostituita dal Comune de Ancona.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su richiesta del comune di Ancona, il personale trasferito ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e dell'articolo 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, può essere utilizzato presso il comune stesso per le esigenze connesse all'attuazione del predetto programma, fino ad un massimo di venti unità.
L'utilizzazione di cui al precedente comma non pregiudica l'inquadramento del personale trasferito presso l'ente di destinazione, che ha luogo a tutti gli effetti dal 1 gennaio 1975.
Finchè il personale predetto non sia effettivamente utilizzato dagli enti di destinazione, le relative retribuzioni gravano sui fondi destinati alla realizzazione degli interventi sopra specificati".
Dopo l'articolo 4 del decreto-legge sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 4-bis.
"Per sopperire alle esigenze di cui all'articolo 18 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, nel testo integrato ai sensi del precedente articolo 3, il limite d'impegno autorizzato per l'anno 1975 ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, ed iscritto al capitolo 8247 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo è elevato da 2 miliardi a 17 miliardi di lire.
Alla copertura del maggiore onere di 15 miliardi di lire derivante dall'applicazione del precedente comma, si provvede con riduzione per corrispondente importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975.
Agli stessi fini, per il 1976 si provvede mediante iscrizione della somma di 5 miliardi di lire nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Inoltre con la legge di approvazione del bilancio relativo all'anno 1976 sarà stabilito lo stanziamento necessario per assicurare l'integrale finanziamento delle opere appaltate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e del primo comma dell'articolo 2 del presente decreto.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Art. 4-ter.
"I comitati di liquidazione degli enti edilizi soppressi ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, cessano dalla loro attività entro il 31 maggio 1975.
Le ulteriori operazioni sono compiute dal competente ufficio del Ministero del tesoro".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1975

LEONE MORO - BUCALOSSI - COLOMBO - TOROS - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE