stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 ottobre 1974, n. 497

Nuove norme contro la criminalità.

nascondi
Testo in vigore dal:  6-11-1974

Art. 15


Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nell'ipotesi di reato di porto d'armi abusivo per mancanza di validità della licenza di porto d'armi anche per uso di caccia conseguente allo omesso pagamento della tassa di concessione governativa.