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LEGGE 16 febbraio 1974, n. 43

Disposizioni in materia di prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio.

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Testo in vigore dal:  22-3-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

I crediti dei libretti postali di risparmio in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge si prescrivono con il compimento dei termini indicati nell'articolo 168 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, computando a tal fine anche il periodo di tempo già trascorso.
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1974

LEONE RUMOR - TOGNI - ZAGARI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI