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LEGGE 17 agosto 1974, n. 396

Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/1975)
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Testo in vigore dal:  15-9-1974

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il primo comma dell'articolo 45 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 668, è sostituito dal seguente:
"Il personale ha l'obbligo di risiedere in località che consenta il rispetto dell'orario e l'adempimento delle prestazioni di lavoro.
La residenza fissata deve essere comunicata all'Azienda".