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LEGGE 9 agosto 1974, n. 367

Provvidenze a favore del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione proveniente da altri enti.

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Testo in vigore dal:  7-9-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli impiegati provenienti dall'Ente autotrasporti merci (EAM), dalla Gestione raggruppamenti autocarri (GRA) e dall'Azienda rilievo alienazione residuati (ARAR), a suo tempo inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ora Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in applicazione delle leggi 8 ottobre 1957, n. 970, 16 novembre 1957, n. 1122, e 2 gennaio 1958; n. 3, è data facoltà di riscattare in tutto o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso i suindicati enti di provenienza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ovvero secondo le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372.