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LEGGE 12 febbraio 1974, n. 35

Modifiche al regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo all'indennità di Trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della Marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione di una precaria residenza.

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Testo in vigore dal:  20-3-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I rimborsi e le indennità spettanti, ai sensi del regio decreto 12 dicembre 1929, n. 2289, modificato con regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina per gli spostamenti delle rispettive famiglie durante il periodo d'imbarco, competono anche in caso di imbarco consecutivo su altra nave di diversa sede di assegnazione e nel caso di assegnazione ad altra sede della nave su cui l'ufficiale o il sottufficiale è imbarcato.