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LEGGE 21 marzo 1974, n. 172

Trattamento economico dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanzieri e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie.

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Testo in vigore dal:  4-6-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, agli allievi carabinieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi finanzieri e agli allievi agenti di custodia delle carceri è corrisposto, durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie, un assegno pari alla paga giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile, nonché il controvalore della razione viveri. Per il personale della Marina si ha riguardo alla paga spettante a terra.
Il controvalore della razione viveri è corrisposto al predetto personale anche durante il periodo di licenza di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio.
Il trattamento economico di cui ai precedenti commi decorre dal 1 gennaio 1974.