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LEGGE 16 aprile 1974, n. 124

Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale.

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Testo in vigore dal:  21-5-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I giudici della Corte costituzionale che sono stati nominati tra gli avvocati con venti anni di esercizio e che non sono dipendenti dello Stato conseguono, allo atto della cessazione dalla carica, il diritto alla pensione quando abbiano esercitato le funzioni per almeno nove anni o quando, per effetto dei riconoscimenti e dei riscatti previsti dal successivo articolo 2, raggiungano i quindici anni di anzianità utile a pensione.
Qualora tali periodi non siano raggiunti, agli stessi giudici spetta, per ogni anno di servizio utile, un'indennità pari a quella spettante ai dipendenti statali che cessano dal servizio senza diritto a pensione.
Ai giudici di cui al primo comma si applicano le disposizioni relative alla previdenza ed assistenza degli impiegati civili dello Stato.