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LEGGE 24 dicembre 1974, n. 713

Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della cooperazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/1975)
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Testo in vigore dal:  31-1-1975

Art. 6


Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, da ultimo prorogato con l'articolo unico della legge 27 ottobre 1973, n. 673, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 dicembre 1975 per la stipulazione dei relativi contratti.
Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, a partire dall'anno 1975 e fino all'anno 1984 è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma di lire 2 miliardi.
Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.