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LEGGE 12 agosto 1974, n. 370

Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1984)
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Testo in vigore dal:  8-9-1974

Art. 11

(Concorsi ad operatore di esercizio ULA)


I commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono abrogati. I commi decimo, undicesimo e dodicesimo sono sostituiti dai seguenti:
"Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti anche ad esami orali per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.
Per determinare il numero di posti da mettere a concorso per la nomina ad operatore d'esercizio in prova negli uffici locali potrà tenersi conto anche dei posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo, entro un anno dalla data di emissione del decreto che indice il concorso, nelle tabelle XXII e XXIII previste dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Ai candidati dichiarati idonei nei concorsi potranno essere conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si renderanno disponibili a qualsiasi titolo entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, tranne quelli vacanti per collocamento a riposo che l'Amministrazione riterrà di mettere a concorso.
Ove nello stesso triennio siano stati definiti più concorsi, gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata successivamente.
Gli idonei dei concorsi, effettuati limitatamente ad uffici aventi sede in determinati compartimenti o gruppi di compartimenti o province, hanno, rispetto agli idonei dei concorsi a carattere nazionale, la precedenza nelle assunzioni che l'Amministrazione riterrà necessario disporre presso gli uffici suddetti, dopo l'approvazione delle relative graduatorie e sempre entro un triennio dalla data di approvazione stessa".