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LEGGE 12 febbraio 1974, n. 22

Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/1974)
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Testo in vigore dal:  1-3-1974

Art. 3


I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, ai fini dell'aumento della base pensionabile, previsto dal precedente articolo 2, di essere assoggettati al pagamento della ritenuta indicata dai commi quinto e successivi del presente articolo, per tutto o parte del periodo di servizio ferroviario di ruolo anteriormente prestato, che risulti coperto da contribuzione inferiore al 6,60 per cento nonché di quello ferroviario non di ruolo, per il quale sia già intervenuto il provvedimento di riconoscimento ai fini di pensione.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve contenere l'indicazione della durata del servizio per il quale si chiede l'assoggettamento a trattenuta; in mancanza di tale indicazione, la richiesta si intende riferita all'intero periodo.
Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo, per qualunque motivo, prima della scadenza di detto termine, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla cessazione stessa, da chi vi abbia interesse.
I dipendenti indicati dal primo comma del presente articolo possono chiedere, altresì, con la osservanza dei termini previsti dai commi secondo e terzo, l'assoggettamento a trattenuta, anche per i servizi ferroviari non di ruolo, validamente richiesti, per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di approvazione.
La ritenuta di cui al presente articolo è calcolata, per ogni anno da valutare, nella misura dello 0,60 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo spettante al 1 luglio 1970 ed è dovuta per intero quando la durata complessiva del periodo da valutare non supera i 12 anni; è ridotta alla metà per il periodo eccedente e fino a 24 anni; è ridotta ad un terzo per il periodo eccedente il 24° anno.
L'assoggettamento a ritenuta è, altresì, accordato per il servizio ferroviario non di ruolo, per il quale non è stata ancora validamente prodotta la domanda di riscatto ai fini di pensione. In tal caso la richiesta deve essere avanzata, a pena di decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo, osservando, ove occorra, il disposto del terzo comma del presente articolo. La ritenuta sarà calcolata sulla base dello stipendio spettante alla data della domanda di riscatto del servizio ferroviario non di ruolo ai fini di pensione, adottando i criteri di riduzione previsti al quinto comma con distinto riferimento al solo periodo non di ruolo.
L'assoggettamento a ritenuta previsto dai precedenti commi 4 e 6 non è consentito per durate diverse da quelle riscattate ai fini di pensione.
La somma globale dovuta dal dipendente sarà trattenuta ratealmente sulle competenze di attività di servizio per un periodo la cui durata non può essere superiore alla metà, e comunque non inferiore ad un quarto, del periodo valutato.
Le quote non versate all'atto della cessazione dal servizio saranno recuperate in unica soluzione sulla indennità di buonuscita dovuta al dipendente o ai superstiti, salvo che gli interessati non chiedano che le quote stesse vengano trasferite sulla pensione.
Nel caso di pensioni indirette e di riversibilità le rate di contributo non ancora versate alla morte del dipendente o del pensionato saranno ridotte proporzionalmente alle quote di riversibilità.