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LEGGE 19 luglio 1974, n. 349

Inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale.

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Testo in vigore dal:  3-9-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole materne statali, incaricate a tempo indeterminato nello anno scolastico 1973-74, che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono nominate in ruolo a domanda, con decorrenza 1 settembre 1974.
Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali, incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1973-74 senza demerito e, per il servizio eventualmente prestato in anni precedenti, con qualifica non inferiore a "buono", sono nominate in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica 1 settembre 1974, previo superamento di un corso abilitante della durata di sessanta giorni.
Il corso di cui al precedente comma, a carattere seminariale, si svolgerà entro il 31 dicembre 1974 ed avrà come programma base gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali, emanati con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647.
Il colloquio conclusivo consisterà nella discussione di un argomento proposto dalla commissione di cui al successivo articolo 4, in merito agli studi compiuti ed alle esercitazioni svolte durante il corso.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità relative all'organizzazione dei corsi e all'assegnazione definitiva di sede.