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LEGGE 14 giugno 1974, n. 270

Norme in materia di enfiteusi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1988)
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Testo in vigore dal:  14-4-1988
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, è aggiunto il seguente comma:
"In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non può risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni".
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 406 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1988, n. 15), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica".