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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
Testo in vigore dal:  1-8-1974

Art. 33

Commissione per le licenze


Per l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente
articolo è istituita presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una speciale commissione composta:
a) dal funzionario preposto all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiede;
b) da un funzionario della prefettura;
c) da quattro rappresentanti dei settori economici interessati al trasporto in conto proprio;
d) da un funzionario delle ferrovie dello Stato;
e) da due rappresentanti delle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4;
f) da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della regione.
I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Le designazioni spettano:
al prefetto per il componente di cui alla lettera b);
alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura per i componenti di cui alla lettera c);
al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato per il componente di cui alla lettera d);
al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per il componente di cui alla lettera e); al presidente della giunta regionale per il componente di cui alla lettera f).
La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti
possono essere confermati per una sola volta.
Scaduto il triennio, i poteri della commissione sono prorogati
fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per non oltre sei mesi.
Per ogni componente effettivo della commissione, viene
contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.
I componenti della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità di cui al secondo e al terzo comma.