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LEGGE 18 maggio 1974, n. 217

Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1984)
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Testo in vigore dal:  25-6-1974

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 1 dicembre 1973, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 65° anno di età.
Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.
Ai suddetti vice pretori onorari è corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale.
Ad essi sono estese le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e le disposizioni dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 704, e di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza dal 1 dicembre 1973.