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LEGGE 16 maggio 1974, n. 200

Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari.

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Testo in vigore dal:  14-6-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 marzo 1974 a tutto il personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università è corrisposta una indennità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo ivi compresi i compensi per lavoro straordinario ma escluse le quote di aggiunta di famiglia, a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità.
Le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennità di cui al precedente comma sono a carico degli enti o istituti e sono erogate con le modalità di cui allo articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213.