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LEGGE 2 marzo 1974, n. 72

Abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo e riconoscimento giuridico della pensione di invalidità.

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Testo in vigore dal:  9-4-1974

Art. 8


In base alle vigenti disposizioni, nella prima attuazione della presente legge, al personale addetto ai servizi complementari di bordo che abbia effettuato almeno 600 ore di volo svolgendo i compiti previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 1 della presente legge, viene rilasciato l'attestato di cui al precedente articolo 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1974

LEONE RUMOR - PRETI - BERTOLDI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI