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LEGGE 2 marzo 1974, n. 72

Abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo e riconoscimento giuridico della pensione di invalidità.

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Testo in vigore dal:  9-4-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale addetto ai servizi complementari di bordo, quarta categoria del personale di volo di cui all'articolo 732, n. 4 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono affidati i seguenti compiti:
a) l'assistenza ai passeggeri prestata secondo le disposizioni contenute nei contratti di lavoro stipulati con le società di navigazione aerea;
b) il servizio di pronto soccorso ai passeggeri;
c) il servizio di emergenza per la predisposizione, in caso di pericolo, di una disciplinata evacuazione dei passeggeri dall'aeromobile e per l'impiego dei mezzi di salvataggio esistenti nella cabina dell'aeromobile.